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SZN Comunicato 16 dicembre 2021. Bando PR 18/2021: il requisito che requisito non è!

Lunedì 13 avevamo inviato una lettera al Presidente della SZN, prof. Danovaro, per chiedere che venisse revocato il bando n. 18/2021 per Primo Ricercatore, in quanto tra i requisiti per l’ammissione è richiesto il possesso di ”almeno due anni di esperienza presso Istituzioni di ricerca o Università straniere”, richiesta a nostro avviso illegittima sia perché in palese contraddizione con quanto deliberato dal Cda il 20 settembre scorso (vedere delibera n. 167), sia perché tale requisito comporta “una immotivata e eccessiva gravità rispetto all’interesse pubblico perseguito” nell’assunzione di un Primo Ricercatore.

Una prima risposta, seppur indiretta, alla nostra richiesta è giunta ieri dal Direttore del Dipartimento EMI che, in una email inviata al personale del Dipartimento EMI, comunica che, “alla luce degli equivoci che sono sorti relativi alla selezione n. 18/2021” e a seguito di “un incontro con Presidenza e Direzione”, “si è chiarito che tale bando NON preclude la partecipazione a candidati che non abbiano il periodo di permanenza all’estero. Questo aspetto che era di dubbia interpretazione sarà chiarito a breve sul sito”. Nella email il Direttore del Dipartimento EMI ci tiene a precisare che “non c’è nessuna forma di discriminazione come mi era stato detto da qualcuno di voi”.

Ovviamente non possiamo non essere soddisfatti per la volontà manifestata di eliminare quel requisito del possesso di almeno due anni di esperienza all’estero che abbiamo duramente criticato perché illegittimo, immotivato e discriminatorio nei confronti di tantissimi Ricercatori della SZN.

Dispiace però leggere che si sia in presenza solo di “equivoci” e di “dubbia interpretazione” del bando, dato che il comma 1 dell’art. 2, nello stabilire che “Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: […] d) Almeno due anni di esperienza presso Istituzioni di ricerca o Università straniere” è di una chiarezza indiscutibile. Ancor più perché, al successivo capoverso, l’art. 2 del bando precisa che “Tutti i requisiti, a pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso e devono permanere sino al momento dell’assunzione in servizio”.

Ma se effettivamente ci sono stati solo “equivoci” e “dubbia interpretazione” del bando, una domanda sorge spontanea: gli altri requisiti di cui al comma 1 dell’art. 2 del bando (dal possesso della cittadinanza italiana o europea al possesso del diploma di laurea, dal non aver riportato talune condanne penali alla posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per chi ne è soggetto) sono “veri” requisiti o anche il non possesso di questi requisiti non preclude la partecipazione dei candidati?

Perché, invece di parlare di “equivoci” e di “dubbia interpretazione” del bando, non ammettere onestamente di aver sbagliato e rettificare formalmente il bando, posticipando i termini per la presentazione delle domande di partecipazione?

Gianpaolo Pulcini

FGU-DR-ANPRI

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